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Smart working nelle aziende private: le linee guida nazionali

Approvato un Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile che detta le linee guida per l’adozione dello smart working nelle aziende private, anche dopo la pandemia e quando sarà cessato lo stato di emergenza.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di supportare le imprese e i lavoratori in questo periodo di grandi cambiamenti nei modelli organizzativi aziendali, promuovendo una corretta applicazione del lavoro agile nel settore privato. Insomma, dopo le “prove di smart working di massa” è risultato evidente che la nuova modalità di lavoro è destinata a rimanere.

 

Il Ministero del Lavoro e le parti sociali hanno stilato questo testo basandosi sulla contrattazione nazionale ma anche su quella aziendale, definendo le linee d’indirizzo per i diversi CCNL, così da rendere strutturale il ricorso al lavoro agile oltre il periodo dell’emergenza.

Il testo integrale del Protocollo è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. 

 

Ecco in sintesi quali sono i punti chiave.

 

 

Adesione volontaria

 

L’adesione allo smart working nelle aziende private avviene su base completamente volontaria, ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. Inoltre, l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

 

 

Accordo individuale

 

Si prevede la sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, che deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le linee di indirizzo definite nel Protocollo.

È necessario, cioè, formalizzare la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato; l’eventuale alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali; gli aspetti relativi all’esecuzione del lavoro, specificando anche le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi.

Il contratto deve poi includere specifiche sugli strumenti di lavoro e sui tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione. Da esplicitare, inoltre, quale sia l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

 

In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

 

 

Disconnessione

 

Secondo le nuove linee guida, lo smart working differisce dal telelavoro soprattutto per la diversa organizzazione del tempo e per la strutturazione di obiettivi quantificabili che il lavoratore deve raggiungere. L’attività lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza quindi per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati.

La prestazione in smart working può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. La disconnessione deve essere tutelata e garantita con specifiche misure tecniche o organizzative. Nei casi di assenza legittima (ad esempio in caso di malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.

 

 

Luogo e strumenti di lavoro

 

Il lavoratore è libero di individuare il luogo da cui svolgere la prestazione in modalità agile purché questo abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza. Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria.

Tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, possono stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza e possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.

 

 

Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali

 

Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalità agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati.

 

 

Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili

 

Ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo, anche con riferimento ai premi di risultato, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva.

Deve essere inoltre garantita la parità tra i generi, anche per favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.

Inoltre, è previsto di facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.

 

 

Formazione

 

Per garantire a tutti i lavoratori agili pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro, le aziende dovranno prevedere percorsi formativi per i dipendenti, con l’obiettivo di fornire loro le specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali a ogni livello, per fornire competenze specifiche per la gestione dei gruppi di lavoro in smart working.

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