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Tirocini: le novità 2022 su regole, retribuzioni e sanzioni per i datori di lavoro

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità in materia di tirocini, con l’obiettivo di riformare la materia con norme più stringenti per le aziende e tutelare maggiormente chi intraprende un percorso finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale. Si tratta di misure volte a prevenire abusi ed evitare un uso improprio dello strumento.

 

Le novità riguardano nello specifico i tirocini extra-curricolari, ovvero quelli che non fanno parte obbligatoriamente di un percorso formativo scolastico o universitario (come possono essere, ad esempio, quelli per l’accesso alle professioni) ma sono organizzati da privati o enti accreditati con convenzioni regionali.

 

I datori di lavoro che non si attengono alle nuove regole rischiano delle sanzioni, amministrative e in alcuni casi anche penali. Ecco le novità principali.

 

 

Le nuove linee guida

 

Il tirocinio è definito come un “percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale in grado di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

 

Alla base delle nuove linee guida c’è la revisione della disciplina secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale. È previsto il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, oltre che la definizione di una durata massima della collaborazione, comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa.

 

Vengono definiti i livelli essenziali della formazione: sarà quindi richiesta la redazione di un report che attesti le competenze di partenza del tirocinante (il cosiddetto bilancio delle competenze) e una certificazione conclusiva riguardante le competenze acquisite durante l’esperienza formativa.

 

Si prevedono poi forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio. Quindi per procedere con l’attivazione di nuovi tirocini, sarà definita una quota minima di tirocinanti da assumere tra quelli già in essere.

 

L’ultima novità riguarda gli obblighi di salute e sicurezza, per cui al tirocinante devono essere garantite le stesse tutele dei dipendenti.

 

 

Le sanzioni per i datori di lavoro

 

Nonostante le linee guida definitive non siano state ancora pubblicate (tocca alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni), le sanzioni per i datori di lavoro sono già in vigore dal 1 gennaio 2022, come ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel marzo 2022.

 

Si tratta in particolare delle sanzioni che puniscono il mancato riconoscimento di una congrua indennità al tirocinante e l’utilizzo fraudolento del tirocinio, che non può sostituire il lavoro dipendente.

 

A quanto ammontano le sanzioni? Nel primo caso, la mancata corresponsione dell’indennità  comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare sarà proporzionale alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro. Mentre la violazione delle disposizioni contenute nel comma 723 (utilizzo dello stagista in luogo di un dipendente) comporta una sanzione di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto, per ciascun  giorno di tirocinio. In questo caso, inoltre, essendo una sanzione di natura penale si prevede anche l’immediata sospensione dello stage e c’è la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro  subordinato tramite azione giudiziaria.

 

 

L’obbligo di comunicazione

 

Infine, il datore di lavoro ha anche l’obbligo di comunicare il tirocinio extra curriculare al Centro per l’impiego, così come per altre tipologie di rapporti di lavoro.

 

La comunicazione va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio del tirocinio; deve contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di avvio, la data di cessazione, la tipologia del rapporto (“tirocinio extra-curriculare”), la qualifica per la quale è stato avviato il tirocinio e l’indennità erogata.

 

Per il momento l’obbligo comunicativo riguarda esclusivamente i tirocini extra-curriculari e non dovrà essere effettuato in caso di avvio di tirocini curriculari e cioè funzionali al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto. Anche se in futuro, per garantire il tracciamento e il monitoraggio, la comunicazione obbligatoria probabilmente verrà estesa anche ai tirocini curriculari.

 

 

Stage e tirocini, definizioni e differenze

 

Tutte queste novità riguardano i tirocini extra-curriculari. Questi si differenziano dai tirocini curriculari, che sono invece promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS) e sono esperienze previste all’interno di un corso di studi o di un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro.

 

Oltre alla differenza tra tirocini curriculari ed extra-curriculari, è bene anche specificare le differenze tra tirocinio e stage. In sostanza, a livello pratico non vi è alcuna differenza. Lo stage però si intende di solito come volontario e il lavoratore o studente può decidere se e quando farlo. Mentre il tirocinio, se curriculare, è obbligatorio per chi vuole intraprendere un determinato percorso professionale; se extra-curriculare non è obbligatorio ai fini del conseguimento di un titolo di studio e si configura pertanto come stage.

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