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Lavoro occasionale e comunicazione preventiva: cosa prevede il nuovo obbligo

Un’importante novità interessa aziende e imprenditori che si avvalgono della collaborazione di lavoratori autonomi occasionali.

 

Da quest’anno, infatti, i rapporti di collaborazione autonoma occasionale devono essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

 

Il nuovo obbligo riguarda i “lavoratori autonomi occasionali”, ovvero coloro che svolgono, un’opera o un servizio in favore di un committente con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione. Questa attività lavorativa deve essere svolta in maniera occasionale e non abituale.

 

L’obbligo comunicativo ha proprio l’obiettivo di evitare che questa particolare tipologia contrattuale venga utilizzata in modo improprio, per mascherare rapporti di lavoro subordinato.

 

 

Le eccezioni

 

Ci sono però delle eccezioni: il nuovo obbligo di comunicazione non si applica per le prestazioni di natura intellettuale.

 

Tra queste sono comprese le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’Ordine professionale, nonché le prestazioni rese dalle guide turistiche, dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua. Sono inoltre escluse le attività di volontariato a fronte delle quali i soggetti percepiscono solo rimborsi spese, e anche le prestazioni rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia.

 

 

Quali sono i dati da includere

 

Ogni comunicazione dovrà includere: i dati del committente (l’imprenditore) e del prestatore (cioè il lavoratore); le informazioni relative al luogo della prestazione; una sintetica descrizione dell’attività prevista; la data di inizio prestazione e la durata stimata della collaborazione. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Un altro dato obbligatorio è quello relativo all’ammontare del compenso stabilito al momento dell’incarico.

 

La comunicazione preventiva deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione.

 

 

Comunicazione preventiva, come si invia

 

La comunicazione preventiva va inviata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per la regione in cui si opera.

 

La comunicazione si trasmette online, tramite il sito Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

 

Se nei primi mesi del 2022 l’invio avveniva tramite mail, da maggio è obbligatorio utilizzare l’apposita applicazione telematica messa a disposizione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

Le mail rimarranno comunque attive, per assicurare la possibilità di invio anche in caso di malfunzionamento del sistema o di altre oggettive difficoltà del committente. Poiché la comunicazione via e-mail non permette un efficace monitoraggio degli adempimenti, è stato però disposto che le verifiche dell’Ispettorato relative alle comunicazioni sul lavoro occasionale verranno fatte prioritariamente sui committenti che effettuano la comunicazione tramite e-mail.

 

 

I rischi per i datori di lavoro che non rispettano l’obbligo

 

Cosa rischiano i datori di lavoro che non comunicano preventivamente l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale? È prevista una sanzione amministrativa da 500 e 2.500 euro per ogni lavoratore per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

 

Sono previste poi ulteriori sanzioni amministrative e il rischio di vedersi sospendere l’attività imprenditoriale nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori occupati (inclusi gli autonomi occasionali) non sia stato denunciato agli organi competenti.

 

Chi non comunica i dati relativi alle prestazioni autonome occasionali rischia anche di incorrere nelle ulteriori sanzioni previste per contrastare il lavoro nero.

 

Per tutte le informazioni sull’obbligo di comunicazione preventiva è possibile fare riferimento alla pagina dedicata sul sito INL.

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