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Licenziamento legittimo in tutele crescenti

Il licenziamento in tutele crescenti: costi e rischi

A cosa va incontro un'azienda che procede con licenziamento individuale illegittimo?

Qual è il costo e quali sono i rischi di un licenziamento individuale illegittimo? Proviamo ad individuare i passaggi fondamentali per rispondere a questa domanda.

 

In quale categoria è inquadrato e qual è la data di assunzione del dipendente licenziato?
In caso di licenziamento individuale illegittimo le cd. tutele crescenti si applicano:

  1. ai dipendenti con qualifica di operai, impiegati o quadri
  2. che siano stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 (o il cui contratto di lavoro – in origine stipulato a termine o come apprendistato – sia stato convertito a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015).

Restano esclusi dalle tutele crescenti:

  • i dirigenti (cui continua ad applicarsi la disciplina prevista dai Contratti Collettivi del settore merceologico di riferimento),
  • gli operai, gli impiegati e i quadri assunti o convertiti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015, cui continua ad applicarsi la normativa precedente (compreso l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per le grandi imprese).

Cosa vuol dire “tutele crescenti”?
Originariamente la legge prevedeva per i lavoratori illegittimamente licenziati una tutela sotto forma di indennità risarcitoria automaticamente commisurata alla loro anzianità di servizio e quindi, per l’appunto, “crescente” in funzione di tale anzianità.

Oggi – a seguito di un intervento della Corte Costituzionale del settembre 2018 –  questo automatismo è stato eliminato e spetta al Giudice quantificare l’indennità risarcitoria, attenendosi ad alcuni criteri.

 

Come si calcola l’indennità risarcitoria?
Per le ipotesi di vizi formali e procedurali (violazione del requisito di motivazione del licenziamento o del procedimento disciplinare),  l’indennità è calcolata all’interno di una forbice compresa tra

  • 1 e 6 mensilità per le piccole imprese,
  • 2 e 12 mensilità per le grandi imprese.

Nei casi di mancanza degli estremi del giustificato motivo o della giusta causa, l’indennità è calcolata all’interno di una forbice compresa tra

  • 3 e 6 mensilità per le piccole imprese,
  • 6 e 36 mensilità per le grandi imprese. 

Rimanendo all’interno di questi limiti minimi e massimi, il Giudice ha il potere discrezionale di individuare la misura appropriata dell’indennità risarcitoria. Con quali criteri?  Il Giudice deve tener conto in via prioritaria dell’anzianità di servizio del lavoratore e in secondo luogo del numero dei dipendenti occupati e delle dimensioni dell’attività economica dell’impresa, oltre che del comportamento e condizioni delle parti.  

L’indennità risarcitoria è assoggettata a tassazione separata ed è esente da contribuzione previdenziale.

Cosa si intende per “grandi” e “piccole” imprese?
Sono, rispettivamente, “grandi” le imprese che occupano più e “piccole” quelle che occupano meno:

  • di 15 dipendenti nello stesso comune,
  • o di 60 dipendenti sul territorio nazionale.

Cosa si intende per “mensilità”?
Per legge si fa riferimento all’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), quindi comprensiva di tredicesima e, eventualmente, anche di quattordicesima oltre che di tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale al dipendente. Per avere indicazioni più precise sulla base di calcolo del TFR è meglio comunque far riferimento al Contratto Collettivo.

Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, tutti gli importi sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

 

La tutela della reintegra esiste ancora?
Sì, ma solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge:

  • licenziamento nullo perché discriminatorio,
  • licenziamento per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore,
  • licenziamento nullo per altre ragioni previste dalla legge (ad esempio, perché ritorsivo),
  • licenziamento orale.

Il licenziamento ha altri costi?
Il lavoratore licenziato per legge ha sempre diritto ad un periodo di preavviso o, in alternativa, alla relativa indennità sostitutiva, nella misura determinata dal Contratto Collettivo applicato al rapporto, con l’unica eccezione del licenziamento per giusta causa. 

Inoltre, per ogni licenziamento  il datore di lavoro è inoltre tenuto a pagare all’INPS il cd. ticket Naspi (o ticket licenziamento), che per il 2019 è pari ad euro 500,79 euro  per ogni anno di anzianità aziendale maturato dal lavoratore, fino ad un importo massimo di euro 1.502,37.

 

Cos’è l’offerta di conciliazione?
Al fine di evitare il giudizio il datore di lavoro può offrire al lavoratore un importo (questo sì) automaticamente commisurato all’anzianità di servizio, in misura pari a

  • 0,5 mensilità per ogni anno, all’interno di una forbice compresa tra 1,5 a 6 mensilità per le piccole imprese,
  • 1 mensilità per ogni anno, all’interno di una forbice compresa tra 3 a 27 mensilità per le grandi imprese.

L’importo può essere corrisposto mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare entro 60 giorni dal licenziamento, nell’ambito di una procedura di conciliazione in sede sindacale o davanti alla Commissione di Conciliazione istituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’accettazione dell’assegno comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento.

Il vantaggio è che l’importo corrisposto a titolo di offerta di conciliazione non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Ad esempio, quindi, se il lavoratore licenziato ha 2 anni di anzianità di servizio in una grande impresa e per contratto ha diritto ad una retribuzione mensile lorda di euro 1.000,00, l’importo dell’assegno circolare sarà pari ad euro (1.000*3=) 3.000,00 netti e l’azienda non dovrà sostenere nessun ulteriore onere fiscale o contributivo. 

Rimangono invece soggette al regime fiscale ordinario le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. 

A cura degli Avvocati Gianluca Crespi e Federico Trombetta | Elexia

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