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Si può assumere qualcuno senza permesso di soggiorno?
Ecco tutto quello che dovete sapere se state assumendo un lavoratore straniero
Il permesso di soggiorno che abilita al lavoro è un documento essenziale per gli stranieri che vogliono lavorare in Italia. Pertanto, la risposta alla domanda che abbiamo posto nel titolo di questo post è chiara: uno straniero non può essere assunto se non ha il permesso di soggiorno che abilita al lavoro.
La presenza di immigrati nel nostro Paese è certamente rilevante. Il 2023 ha segnato il record storico delle assunzioni di personale immigrato programmate dalle imprese italiane: 1.057.620 persone (fonte Unioncamere – ANPAL). La domanda di lavoro immigrato è in crescita. Del resto, si prevede che dal 2024 alla fine del decennio la popolazione dell’UE in età attiva (15-64enni) diminuirà di oltre 6 milioni di unità già nei primi sei anni, e poi di altri 13 milioni entro il 2040, pur in presenza di flussi migratori in entrata. Si aggraveranno, dunque, le difficoltà di reclutamento già oggi sperimentate dalle imprese in vari settori (sanitario e assistenziale, manifatturiero, commercio al dettaglio, ospitalità, trasporti, costruzioni).
Ma come si può assumere una persona straniera, e cosa cambia tra assumere persone provenienti dall’Unione Europea e da Paesi extracomunitari? Rispondiamo a queste e a molte altre domande chiave sull’assunzione di persone senza permesso di soggiorno in Italia.
L’età minima per lavorare in Italia
È molto importante sapere che per lavorare in Italia è necessario soddisfare una serie di requisiti, a cominciare da quelli legati all’età.
L’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore a 16 anni (L. 296/2006, art. 1, comma 622), o a 15 nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.
Le uniche eccezioni ammesse al limite d’età minima sono connesse allo svolgimento di attività lavorative di carattere culturale, artistico o pubblicitario o comunque nel settore dello spettacolo.
Chi ha compiuto 16 anni può sottoscrivere in autonomia il contratto di lavoro, senza che sia necessaria l’assistenza di coloro che esercitano la potestà genitoriale.
I requisiti per gli stranieri
Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro. Tali permessi di soggiorno, salvo alcune eccezioni, riportano la dicitura “permesso unico lavoro”. Non può lavorare in Italia il cittadino straniero che ha un permesso di soggiorno per: cure mediche, turismo, motivi religiosi, affari; giustizia.
Quali sono i diritti dei lavoratori stranieri?
Il lavoratore straniero è equiparato al cittadino italiano nel godimento degli specifici diritti legati al lavoro, e dunque: salute e sicurezza sul lavoro; pari opportunità tra uomo e donna; tutela contro ogni forma di discriminazione; diritto ad un compenso equo e proporzionato; diritto a conciliare la vita lavorativa e familiare; diritto al riposo e di adesione (e non adesione) ad un sindacato. Sono inoltre previsti tutti i diritti espressamente previsti dal tuo contratto di lavoro o dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento per il settore di lavoro in cui si opera.
In fase di selezione, il datore di lavoro non può rivolgere domande su opinioni politiche e religiose, stato di salute, stato civile o stato di famiglia (principio di non discriminazione).
Gli impegni a cui il datore di lavoro sono quelli previsti ai sensi del Testo Unico sull’immigrazione.
Come assumere lavoratori stranieri provenienti dai Paesi dell’UE?
Così come non ci sono restrizioni all’assunzione di lavoratori di nazionalità italiana, non ci sono restrizioni all’assunzione di lavoratori provenienti dai Paesi dell’UE. I dipendenti dell’UE possono firmare un contratto con la vostra azienda senza alcuna formalità preliminare, poiché non hanno bisogno di permessi speciali. Nei confronti dei cittadini comunitari non si applicano le disposizioni del Testo unico sull’immigrazione.
Diverso, invece, è il discorso per i cittadini extracomunitari.
Come assumere un cittadino extracomunitario?
I cittadini provenienti da Paesi extra Ue possono accedere al mercato del lavoro italiano:
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- o direttamente in Italia, se già in possesso di regolare permesso di soggiorno e di determinati requisiti previsti dalla legge;
- o dall’estero, nell’ambito delle quote d’ingresso annualmente stabilite con i decreti flussi (salvo alcuni casi particolari di ingresso al di fuori delle quote).
- o direttamente in Italia, se già in possesso di regolare permesso di soggiorno e di determinati requisiti previsti dalla legge;
Cittadini stranieri che arrivano in Italia senza permesso di soggiorno o di lavoro (o con documenti scaduti)
Se intendete assumere uno straniero che non proviene da un Paese dell’Unione Europea, è indispensabile che prima ottenga un permesso di soggiorno temporaneo e un permesso di lavoro in Italia. Spetta all’azienda sbrigare le pratiche burocratiche.
Nel caso in cui la persona che arriva da un altro Paese abbia già un permesso di lavoro e di soggiorno temporaneo, è molto importante che l’azienda controlli che il permesso sia valido, perché ha una durata annuale.
Stranieri con permesso di soggiorno temporaneo per borse di studio o studi
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, tirocinio o formazione rientra tra i permessi che abilitano al lavoro (pur nel rispetto di un tetto massimo di ore in caso di lavoro subordinato) e può essere convertito, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, in un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Il cd “decreto Cutro”(DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità, possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.
Si può convertire un visto turistico in permesso di soggiorno abilitato al lavoro?
No, lo straniero munito di visto turistico non può convertirlo in un permesso per lavoro. Anche qualora lo straniero avesse la possibilità di essere assunto o comunque avviare un’attività lavorativa in Italia, non potrà farlo attraverso una proroga o una conversione del visto turistico. Alla scadenza del visto, quindi, lo straniero dovrà fare ritorno nel Paese d’origine, pena l’espulsione.
Coloro che si trovano in Italia con un visto turistico, quindi, anche in presenza di un’offerta di lavoro, dovranno comunque far ritorno nel Paese d’origine ed essere preventivamente autorizzati a far ingresso per motivi di lavoro, seguendo la procedura del decreto flussi o, eventualmente degli ingressi al di fuori delle quote – fin dal Paese d’origine.
Cosa succede se si registra un lavoratore senza permesso di soggiorno?
Come abbiamo detto, non è possibile registrare un lavoratore privo di permesso di soggiorno. Pertanto, prima dell’assunzione, è sempre importante verificare se il lavoratore è in possesso del documento in corso di validità e, in caso contrario, prendere le misure necessarie per ottenerlo.
Come richiedere il permesso di lavoro e di soggiorno per il dipendente extracomunitario?
L’invio da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura. La domanda per ottenere il nulla osta al lavoro può essere presentata solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di programmazione dei flussi relativo all’anno in corso e secondo le modalità indicate in apposite circolari ministeriali.
La procedura relativa al Decreto Flussi 2023-2025 prevede che il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, verifichi presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire la posizione per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero.
Tra la documentazione da allegare alla domanda vi è anche l’asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati…) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di persone straniere.
Cosa deve fare il lavoratore extraeuropeo una volta entrato in Italia?
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che, verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. Lo Sportello Unico provvede altresì a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno che viene inviato alla Questura competente.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa.
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