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Contratto di rioccupazione: c’è tempo fino al 31 ottobre
Per accompagnare la progressiva dismissione delle misure straordinarie in vigore dall’inizio della pandemia (come la cassa integrazione Covid e il blocco ai licenziamenti), il Governo ha deciso di introdurre nel Sostegni bis uno strumento diretto a incentivare le nuove assunzioni. Stiamo parlando del contratto di rioccupazione, che ha ottenuto l’approvazione da parte dell’Unione Europea e potrà essere applicato entro il 31 ottobre 2021.
Contratto di rioccupazione: cosa prevede
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il suo scopo è incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro delle figure in stato di disoccupazione, per favorire così la fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Condizione per l’assunzione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di formazione e riqualificazione professionale della durata di 6 mesi. Il progetto individuale di inserimento deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Durante questi sei mesi la misura prevede una decontribuzione totale per l’azienda e il lavoratore non potrà essere licenziato, come se fosse una sorta di periodo di prova. Terminato il quale, l’azienda potrà decidere se confermare o licenziare il lavoratore.
Al termine del periodo di inserimento, infatti, le parti possono recedere dal contratto.
Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Contratto di rioccupazione: chi può beneficiarne
I datori di lavoro ammessi all’agevolazione sono tutti quelli privati con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico.
Per poter usufruire dell’incentivo, i datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva, nei sei mesi precedenti l’assunzione.
Per i primi sei mesi, possono beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i lavoratori assunti con il contratto di rioccupazione, fino a 3.000 euro riparametrati e applicati su base mensile. Sono esclusi premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
Attenzione, però: se il datore recede dal rapporto al termine del semestre incentivato, l’INPS è abilitato a recuperare lo sgravio riconosciuto. Il beneficio, quindi, dovrà essere restituito se si decide di non confermare il lavoro.
Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento e il licenziamento individuale o collettivo di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con lo stesso livello di inquadramento comportano la revoca dell’agevolazione e il recupero di quanto già fruito, mentre in caso di dimissioni da parte del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
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