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Cassa integrazione e Fondi di solidarietà: le novità 2022

La legge di Bilancio 2022 ha disposto una riforma complessiva della normativa in materia di ammortizzatori sociali e cassa integrazione, Fondi di solidarietà e FIS alternativi alla Cassa integrazione guadagni, per tutelare i lavoratori e i datori di lavoro nei momenti di difficoltà che comportino riduzioni o sospensioni dell’attività produttiva. 

 

In particolare, la legge amplia l’area di intervento sia della Cassa integrazione che dei fondi sostitutivi.

 

Vediamo i principali aspetti della riforma.

 

 

Come cambiano CIGS e CIGO nel 2022

 

La principale novità rispetto al 2021 riguarda l’estensione della platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali, volta a includere nel sostegno al reddito tutti i lavoratori subordinati (non più solo i dipendenti, quindi, ma anche i lavoratori a domicilio e agli apprendisti), anche con una minima anzianità di lavoro. Il requisito di lavoro maturato presso l’unità produttiva passa infatti dai precedenti 90 giorni a solo 30 giorni.

 

Per quanto riguarda la CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), dal 1° gennaio 2022 il trattamento viene concesso alle aziende che hanno assunto più di 15 dipendenti, senza alcuna distinzione settoriale.

 

Per i trattamenti di integrazione salariali ordinari (CIGO, Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria), è prevista l’estensione attraverso il Fondo di integrazione salariale (FIS) alle imprese che attualmente non sono coperte da CIGO e che non aderiscono o non costituiscono Fondi di solidarietà bilaterali, come le imprese di piccole dimensioni, da 1 a 15 dipendenti, indipendentemente dal settore lavorativo. Il requisito dei 15 dipendenti è calcolato comprendendo anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione.

 

Le imprese che fanno richiesta per i trattamenti della CIG, sia ordinaria che straordinaria, sono tenute a pagare un contributo addizionale obbligatorio. La misura della quota viene stabilita in base all’utilizzo dell’integrazione salariale da parte dell’azienda.
Viene inoltre ipotizzato un meccanismo di premialità che prevede una riduzione della contribuzione addizionale in caso di mancato ricorso ai trattamenti di integrazione salariale per un tempo significativo.

 

Confermata, infine, la gestione esclusiva delle integrazioni salariali da parte dei Fondi bilaterali.

 

 

Fondi di solidarietà: novità 2022

 

La Legge di Bilancio 2022 ridefinisce l’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali e delle relative prestazioni, la cui copertura è assicurata anche alle micro imprese.
Si prevede in particolare che tutti i datori di lavoro che occupino almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, siano tutelati dal FIS o dai fondi bilaterali. A questo fine, i settori non coperti dovranno attivarsi con accordi tra le parti sociali per istituirli entro il 31 dicembre 2022.
I Fondi devono stabilire prestazioni di durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata.

 

 

FIS, fondo di integrazione salariale INPS: novità 2022

 

Il FIS (Fondo di integrazione salariale INPS) garantisce gli assegni ordinari di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022 a tutti i datori di lavoro che non rientrino in altre tutele.
Gli assegni saranno riconosciuti con le stesse causali e per un importo identico a quelli dei trattamenti di Cassa integrazione.
Le tutele, per i datori di lavoro che nel semestre precedente alla presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, hanno una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile.
I datori di lavoro con più di cinque dipendenti possono contare sulle tutele per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.
Le aliquote di finanziamento variano a seconda delle dimensioni aziendali.

 

 

Rafforzato il contratto di solidarietà

 

Nel 2022 è rafforzato il contratto di solidarietà, con aumento delle percentuali di riduzione dell’orario di lavoro: si passa dall’attuale 60% all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati, e viene introdotto l’accordo di transizione occupazionale per governare i processi di transizione nel mercato e prevenire la disoccupazione.

 

 

I processi di transizione e il programma GOL

 

La riorganizzazione aziendale può essere chiesta anche per realizzare processi di transizione. È previsto un ulteriore sostegno per aiutare gli addetti di aziende con più di 15 dipendenti nelle transizioni occupazionali. Nel dettaglio, si tratta di concedere fino a 12 mesi complessivi di CIGS aggiuntivi, non ulteriormente prorogabile. In sede di procedura di consultazione sindacale dovranno essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego.

 

I lavoratori interessati da questi 12 mesi di CIGS aggiuntiva accedono al programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), che si inserisce nell’ambito del PNRR e prevede una serie di misure per il reinserimento lavorativo dei disoccupati, dei percettori di Reddito di Cittadinanza, dei lavoratori in cassa integrazione, dei disabili, delle donne, dei giovani, degli over 50 e di altre categorie.

 

Inoltre, l’impresa che assume a tempo indeterminato una persona in CIGS, derivante dal nuovo strumento dell’accordo di transizione occupazionale, riceverà un incentivo economico, che consiste in un contributo mensile del 50% dell’ammontare CIGS, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore: il contributo non può essere erogato per più di 12 mesi.

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